LE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI CODICISTICHE PER LE SOCIETA’

LA SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI RICAPITALIZZARE

L’articolo 6 del decreto liquidità prevede la sospensione delle norme del Codice civile che obbligano gli amministratori di S.p.A. e di S.r.l. alla convocazione dell’assemblea in caso di perdite di capitale in due casi:

  1. nel caso in cui non abbiano sortito effetto positivo gli “opportuni provvedimenti adottati nel precedente esercizio per ripianare la perdita di oltre un terzo del capitale (articoli 2446 comma 2 e 2482 bis commi 5 e 6 del Codice Civile);
  2. nel caso in cui il capitale, diminuito di oltre un terzo, si è allo stesso tempo ridotto sotto il minimo legale (articoli 2447 e 2483 ter del Codice Civile).

L’operatività della causa di scioglimento della società, è sospesa anche per riduzione o perdita del capitale sociale sotto i limiti legali (articoli 2484 primo comma, numero 4) e 2545 duodecies del Codice Civile).

La misura ha la finalità di evitare l’immediata messa in liquidazione di molte imprese che, trovandosi in una situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID, abbiano avuto una importante perdita del capitale.

Leggendo la norma che dispone la sospensione, ci si chiede se la fase di grazia/sospensione interesserà, fino all’indicata data del 31.12.2020, esclusivamente i casi di perdita di capitale (e concretizzazione delle cause di scioglimento) che si verificheranno nel corso degli esercizi chiusi entro la data sopra indicata.

A stretto rigore, la sospensione opera dal 9 aprile 2020, pertanto si dovrebbe ritenere che essa riguardi solo i casi in cui i fatti che hanno determinato – in astratto – il verificarsi della causa di scioglimento, sia successivi a detta data o comunque da ricondurre alle criticità legate all’emergenza COVID.

E’ vero, tuttavia, che letteralmente, non c’è relazione causa/effetto tra criticità da Covid e perdite da non rilevare.

Della sospensione, quindi si dovrebbero potere giovare anche le società per le quali le fattispecie in questione si siano verificate prima dell’emergenza COVID, cioè anche qualora gli amministratori non abbiano ancora assolto l’obbligo di convocazione dell’assemblea per l’adozione dei necessari provvedimenti.

In effetti la norma sospende anche gli effetti delle più gravi perdite di capitale verosimilmente strascichi di precedenti risultati negativi ovvero:

– perdite di oltre un terzo del capitale già rilevate nel precedente esercizio ma non risolte;

– perdite sotto il capitale minimo legale.

Una lettura della norma che estenda la sospensione anche ai casi in cui le cause siano maturate prima dell’emergenza COVID, è sicuramente tutelante per l’impresa che – a prescindere dall’origine della difficoltà economica – in pendenza della crisi può non avere gli strumenti per ricapitalizzare ed evitare lo scioglimento.

 

L’ALLUNGAMENTO DEI TERMINI PER LA NOMINA DEL SINDACO

Un’attenzione particolare va dedicata all’obbligo per Srl e cooperative di istituire l’organo di controllo o il revisore al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 379 del codice, ovvero quando sussistono le condizioni previste dall’art. 2477 del codice civile, lettera c), in ordine al superamento, per due esercizi consecutivi, di:

  • attivo dello stato patrimoniale superiore a 4 milioni;
  • ricavi superiori a  4 milioni;
  • 20 occupati in media nell’esercizio.

Diversamente dall’obbligo previsto dalle lettere a) e b) della norma (obbligo del bilancio consolidato o controllo di una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti), infatti, l’interprete si trova in questo caso a dipendere dalla lettura di dati di bilancio. Il codice fissava, inizialmente, un termine al 16.12.2019 (comma 3); ma con il comma 6 del Milleproroghe (Dl n. 162/2019) detto termine è stato differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, e così entro 120 gg dal 31.12.2019.

Con il decreto Cura Italia, per effetto delle norme sullo svolgimento delle assemblee societarie, del 17.3.2020, n. 18, il predetto termine è stato spostato a 180 giorni  sempre dalla chiusura dell’esercizio 2019.

A questo punto, prendendo in considerazione – ai fini del superamento delle soglie fissate dall’art. 2477, lettera c) – i dati di bilancio relativi al biennio 2018-2019, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo slitta nei termini dilatati dall’art. 106 del decreto Cura Italia.

Ma nel caso il bilancio 2019 non fosse predisposto per qualsiasi ragione, nondimeno dovrebbero in ogni caso rilevare i parametri traibili dai bilanci 2017-2018, e a maggior ragione stante l’interesse a non sponsorizzare atteggiamenti elusivi proprio in tema di controllo legale dei conti

 

AGEVOLAZIONE RISPETTO AGLI APPORTI DEL SOCIO

L’articolo 8 del decreto liquidità, prevede la disapplicazione sino al 31.12.2002, degli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile ai finanziamenti effettuati in favore delle società sospeondendone quindi la postergazione. Lo scopo è non di ostacolare e di agevolare i finanzimaneti dei soci fondamentali in questa delicata fase. La postegrazione consiste nel mettere i finanziamneti del socio in fondo alla lire dei quelli la cui restituzione va garantita in caso di insolvenza della società.

Eì verosimile che una società possa ottenere liquidità in tempi più rapidi rivolgendosi a soggetti interni, incentivati a garantirne la sopravvivenza.

Sospendendo la postergazione, il socio che finanzia la società, ha la certezza di potere concorrere, per la restituzione, con gli altri creditori e quindi di potere agevolmente recuperare quanto messo a disposizione, come qualsiasi altro soggetto finanziatore

ritenere insuperabili eventuali ritardi.