La fase 2…È ancora lontana Un primo commento delle Ordinanze n. 37 e 38 2020 della Giunta regionale Toscana coordinate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020

La fase 2…È ancora lontana.
Un primo commento alle Ordinanze n. 37 e 38 2020 della Giunta regionale Toscana coordinate don il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020
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La normativa oggetto del presente commento è disponibile nella sezione “Rassegna stampa ed aggionramenti normativi” del sito.

 

Sommario.

A) Le misure del DPCM 10 aprile 2020 in breve.

B) Le Ordinanze n. 37 del 16 aprile 2020 e n. 38 del 18 aprile 2020 della Giunta regionale Toscana

     B.1. L’ordinanza n. 38 della Giunta regionale Toscana.
          I. Disciplina di applicazione generale.
          II. Norme dedicate agli esercizi commerciali
          III. Il Protocollo Anti-Contagio
     B.2. L’ordinanza n. 37 della Giunta regionale Toscana.
     B. 3. Le conseguenze in caso di violazione delle Ordinanze n. 37 e 38 (cenni)

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A) Le misure del DPCM 10 aprile 2020 in breve
Le aziende si stanno preparando ad una ripresa dell’attività, ma tale ripresa è ancora probabilmente lontana.

Il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 10 aprile 2020 (d’ora in avanti anche, per semplicità, solo DPCM) ha dato inizio ad una prima riapertura di alcuni esercizi commerciali, ma le misure in vigore tendono bloccano ancora la maggior parte delle attività economiche del Paese.

Del pari i comportamenti individuali rimangono fortemente limitati.

Fino al 3 maggio 2020, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative oppure di assoluta urgenza (DPCM Articolo 1, comma 1, lettera a).
Ai soggetti che sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi non è vietato, ma è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio eliminare al massimo i contatti con gli altri, con invito a contattare il medico curante (Articolo 1 comma 1 lettera b DPCM).

Permangono i limiti ad abbandonare il proprio domicilio anche per coloro i quali vogliono fare sport all’aperto, anche se è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione purché da soli, ovvero rispettando il limite di 1 metro da qualsiasi altra persona (L’articolo 1 comma 1 lettera f. del DPCM utilizza espressamente la parola “individualmente”).

Rimangono vietati tutti i tipi di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, anche se dalla lettera della norma si potrebbe pensare che le riunioni in ambiente privato siano invece consentiti, giusta il divieto generale di cui alla citata lettera a) è evidente che anche questi siano del tutto vietati.

Le uniche attività aperte rimangono quelle di vendita di generi alimentari e quelle qualificate di prima necessità, descritte nell’allegato 1.

Secondo l’articolo 1 comma 1 lettera z) del DPCM in commento, dunque, possono rimanere aperti gli esercizi commerciali di vicinato, gli esercizi commerciali della media e grande distribuzione, anche nei centri commerciali, limitatamente alle attività che possono continuare a rimanere attive (come detto, allegato 1 e generi alimentari).

Anche quando gli esercizi possono rimanere aperti, ovviamente, è fatto obbligo di far mantenere ai clienti la misura di un metro di distanza l’uno dall’altro, misura che dovrebbe essere mantenuta, nei limiti del possibile, anche dai dipendenti.

In questo senso il DPCM ha previsto alcune misure obbligatorie (articolo 1 comma 1, lettera dd), ed ha poi previsto alcune misure solamente consigliate.
Sono misure obbligatorie secondo il DPCM:
a) ingressi dilazionati;
b) obbligo di impedire la permanenza all’interno dell’esercizio commerciale più del tempo necessario per perfezionare gli acquisti;

Sono misure consigliate le seguenti (contenute all’interno dell’allegato 5 allo stesso DPCM:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Si conferma l’apertura delle attività professionali, pur spingendo per il c.d. lavoro agile e ferie o congedi retribuiti. Devono essere però assunti dei protocolli anti-contagio.
Tali protocolli costituiscono, come per le altre attività aperte, un insieme di norme da osservare per azzerare o ridurre al minimo le possibilità di contagio.
Senza entrare approfonditamente nel merito di detti protocolli essi dovranno rendere noti quali siano gli obiettivi (fare si che lo Studio professionale sia un luogo sicuro nel quale svolgere la prestazione lavorativa).

Dovranno poi consentire idonea informazione a chi frequenta lo Studio, siano essi dipendenti, fornitori o, nei limitati casi in cui questo potrà concretamente avvenire, clienti. E dunque occorrerà che siano disposti avvertimenti e cartelli negli spazi comuni, di mantenere le corrette distanze e, ove possibile, predisporre dépliant informativi sui comportamento corretti, quelli vietati e quelli consigliabili; il tutto secondo canoni di buon senso perché gli Studi professionali possono avere le dimensioni più diverse e contenere le prestazioni più disparate.

Dovranno essere previste linee di comportamento idonee (circolazione aria, disinfezione locali, uso di supporti quali guanti e mascherine, come anche imporre contegni responsabili quali evitare abbracci e strette di mano, mantenere norme di igiene respiratoria (non tossire o starnutire sulla propria mano ma su un fazzoletto usa e getta ecc.), evitare uso promiscuo di tazzine da caffè, bicchieri, ecc.

Dovranno essere poi osservate le distanze interpersonali di un metro e, quando questo non sia possibile, occorrerà procedere all’adozione di strumenti di protezione individuali.
Essi cambieranno a seconda del tipo di professione perché in casi come gli studi medici o fisioterapici, il contatto con il paziente è talmente stretto che occorrerà prendere in considerazione protocolli particolarmente stringenti (ad esempio maschere a filtro a parziale o totale copertura facciale, camice usa e getta, guanti monouso ecc..). Articolo 1 comma 1 lettera ii).

Su tutto il territorio nazionale rimangono poi sospese le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle di cui all’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, con l’ulteriore eccezione dei servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (Articolo 2 comma 4) trasporto commercio e consegna farmaci tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché produzione di prodotti agricoli ed alimentari (Articolo 2 comma 5).

Le imprese rimaste aperte devono rispettare inoltre i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali (Articolo 2 comma 10).

Ai sensi del comma 12 è inoltre previsto che per le attività produttive sia ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

B) Le Ordinanze n. 37 del 16 aprile 2020 e n. 38 del 18 aprile 2020 della Giunta regionale Toscana
All’interno del quadro generale i cui tratti sono delineati del DPCM 10 aprile 2020, si inserisce la regolamentazione particolare di matrice regionale.

Ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 19/2020, le Regioni possono infatti introdurre misure ulteriormente restrittive nell’ambito delle attività di loro competenza.

La Regione Toscana, in particolare, ha emesso due importanti Ordinanze a firma del Presidente che introducono normative più stringenti sia per quanto riguarda le attività che possono rimanere aperte fino alla data del 3 maggio 2020 (Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 18 aprile 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 18 aprile, parte Prima n. 26) e, l’Ordinanza n. 37 del 16 aprile 2020.

B. 1. Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020
Tale Ordinanza è applicabile a tutti gli ambienti di lavoro ad esclusione di:
A) Luoghi di lavoro sanitari;
B) Cantieri;
C) Aziende di tutti i servizi pubblici locali.
Perché queste erano già vincolate all’applicazione del Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.

Si può ritenere, dunque, vista la lettera nella norma, che l’applicazione si tale Ordinanza sia generale, per tutti i luoghi nei quali sia esplicata un’attività lavorativa e dovrà valere, limitatamente alle parti in cui sia applicabile, anche per gli studi professionali.

La disciplina ivi prevista, molto invasiva, si compone di tre parti:
I. (punti da 1 a 11) di applicazione generale;
II. Norme specifiche per gli esercizi commerciali;
III. Il Protocollo anti contagio.

I. Disciplina di applicazione generale
Viene in primo luogo espressamente previsto che il datore di lavoro assicuri la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.
Tale disciplina sembra maggiormente orientata per i comparti produttivi di maggiori dimensioni e dovrà passare attraverso accordi sindacali o con i lavoratori per la sua concreta attuazione.

Vi è poi un amplissimo spazio dedicato alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi.
L’uso della mascherina era comunque già obbligatorio negli spostamenti all’interno dei mezzi pubblici in quanto non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.

Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina;

Il datore di lavoro, tra l’altro, deve dare informazione di quanto precede ai lavoratori e di tale attività occorrerà venga fatta menzione nel Protocollo di sicurezza anti contagio.

2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni di cui al punto 6;
La distanza in questione è dunque aumentata e non è più sufficiente la distanza di un metro.

3. In riferimento al punto 2 viene reso obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati quando:
a) in spazi chiusi in presenza di più persone (tale misura, contenuta anche nell’allegato n. 5 del DPCM 10 aprile 2020 non era obbligatoria, adesso lo è);

b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale; (tale misura, contenuta anche nell’allegato n. 5 del DPCM 10 aprile 2020 non era obbligatoria, adesso lo è);

4. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;

Tale disciplina è diversa rispetto all’articolo 1 comma 1 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020.
Il DPCM fa riferimento a manifestazione generica di febbre o sintomatologia da infezione delle vie respiratorie, dove l’Ordinanza della Regione parla di febbre o altri sintomi influenzali, ma si può ritenere che tali espressioni intendano semplicemente riferirsi a manifestazioni generali di malessere riconducibili a stati influenzali in senso ampio.

In questi casi, non è più fortemente raccomandato (come si esprime il DPCM) ma diventa obbligatorio non recarsi presso il luogo di lavoro.
L’Ordinanza non richiede di chiamare il medico curante, cosa che, pertanto, rimane fortemente raccomandata ma non obbligatoria.

Sarà dunque opportuno che venga instaurata una sorta di elenco che porti nome e cognome dei lavoratori, data di entrata ed uscita, all’interno del quale venga annotato lo stato di salute del medesimo.

Vengono ovviamente coinvolti delicati profili di privacy che il Datore di lavoro dovrà tenere in debita considerazione, sia nelle realtà più complesse come in quelle di più limitata estensione, come ad esempio l’esercizio commerciale di vicinato per il quale tali controlli sono evidentemente più complessi da attuare.

Sarà necessario anche dotarsi di un termometro con il quale venga misurata la temperatura corporea del dipendente attraverso rilievo a distanza.

5. Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso.
La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa.
E’ dunque fatto espresso obbligo per il datore di lavoro:
A) installare dispenser per detergere le mani;
B) fornire mascherine protettive;
C) fornire, ove possibile dei guanti monouso.
Solamente quando non sia possibile per il datore di lavoro installare tali dispenser, è fatto obbligo al dipendente effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;

6. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.
Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.

7. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
In sostanza ogni volta che vi siano nuovi turnisti, occorrerà procedere alla sanificazione del luogo di lavoro. Tale imposizione potrà essere particolarmente invasiva per piccole aziende all’interno delle quali la presenza di dipendenti è continua e nelle quali non si ha la successione formale in turni ma il succedersi di impiegati che, con mansioni diverse, utilizzano la stessa area comune o le stesse strutture.
In questi casi sarà opportuno che il datore di lavoro predisponga un regolamento per le sanificazioni, da redigere a sua mano per consentire un ambiente salubre e privo di agenti infestanti che sarà opportuno presentare all’Autorità in caso di ispezione, anche ai fini del punto successivo.

8. La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc.).

Il n. 8 in commento impone però che tali adempimenti siano essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, e che tale documento sia assistito da autodichiarazione del datore di lavoro (o del dipendente a ciò deputato).

Che cosa debba statuire la autodichiarazione in parola non è chiaro; è probabile che in essa dovrà esservi l’attestazione dell’effettuazione delle pulizie e delle sanificazioni cosicché il titolare o il dipendente dovrebbero rispondere della difformità di tale dichiarazione dallo stato di fatto.

Certo è che quando vi sia un delegato da parte del lavoro, viste le delicate conseguenze a questo ricollegate (applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 d.l. 19/2020), sarà fondamentale la formalizzazione di un idoneo contratto di mandato.

9. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;

10. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro;

11. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi.

II. Norme dedicate agli esercizi commerciali
Per tali esercizi vengono previste norme molto più stringenti rispetto a quelle contenute all’articolo 1 comma 1 lettera dd) del DPCM 10 aprile 2020 ovvero:

a) l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, (misura prima contenuta nell’allegato 5 al DPCM, richiamato dall’art. 1 comma 1 lettera dd e prevista a titolo di raccomandazione), in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri (prima era 1 metro) e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita (tale regola era prevista, ancora una volta come raccomandazione, solo per gli esercizi commerciali svolti in locali superiori a 40 mq). Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona;

b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;

c) l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

d) l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;

e) l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;

g) nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

III. Il Protocollo Anti-Contagio
E’ fatto obbligo al Datore di lavoro, impiegando una scheda tipo fornita in allegato con la normativa e personalizzabile per le singole esigenze dell’impresa, di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è espressamente stabilita come necessaria; in sua mancanza non è possibile tenere aperta l’attività.

Tale protocollo, di immediata attuazione, deve essere predisposto a cura del Datore, deve essere mantenuto sempre disponibile presso il luogo di lavoro, deve essere presentato in visione in caso di ispezione da parte dell’ASL attraverso i servizi Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) e deve essere inviato alla Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza.

Le conseguenze per il mancato rispetto delle singole previsioni dell’Ordinanza sono l’applicazione dell’articolo 4 del d.l. 19/2020, riportato in calce.

B.2. Ordinanza n. 37 del 16 aprile 2020
Tale atto normativo (datato 16 aprile ed in vigore salvo proroghe fino al 3 maggio 2020), è stato emesso con l’intenzione di evitare che nel corso delle festività del 25 aprile e 1° maggio 2020, vi sia un allentamento dell’attenzione della cittadinanza e che le persone, ormai provate da oltre un mese di permanenza in casa, possano uscire in questi giorni di festa.

Intanto vengono dettate disposizioni specifiche per le attività relative alla consegna di mezzi navali già allestiti nei cantieri che posso essere trasportati all’ormeggio, previa comunicazione al Prefetto.

Rimane ferma la possibilità di effettuare azioni di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi dell’articolo 2 comma 12 del DPCM 10 aprile 2020.

Rimangono chiusi al pubblico tutti gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza e le altre strutture di cui all’articolo 24, 25 28 e 29 della legge regionale Toscana n. 86/2016, ovvero i campeggi (articolo 24), i villaggi turistici (articolo 25), le aree di sosta (articolo 28) i villaggi vacanza (articolo 29).

E’ fatto obbligo di apporre segnalazioni espresse per scoraggiare l’accesso alle aree da parte di terzi e, tramite previa comunicazione al Prefetto, è possibile accedere alle aree in questione da parte del titolare di dipendenti e/o incaricati con l’unico fine di predisporre attività di manutenzione e vigilanza.

Viene espressamente imposta l’assoluta chiusura per il giorno del 25 aprile e del 1° maggio di tutti gli esercizi commerciali previsti dalla Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62, articolo 13 comma 1 alla:
– lettera d), ovvero gli esercizi di vicinato (strutture di vendita minori di mq 300);
– lettera e) (strutture medie di vendita ovvero esercizi da 301 mq fino a 1.500mq -2.500 mq se inseriti in Comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti nei Comuni di Firenze, Pisa, Prato e Livorno-);
– lettera f) Grandi strutture di vendita;
– lettera g) Centri commerciali.

Mentre viene confermata anche per i giorni del 25 aprile e 1° maggio l’apertura di edicole, (rivendita giornali), farmacie e parafarmacie viene espressamente vietata l’apertura di rivendite di generi di monopolio.

Infine si dispone anche la chiusura anche degli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e beni di prima necessità con l’unica eccezione della consegna a domicilio a seguito di prenotazione on line o telefonica mentre viene espressamente vietata la consegna di detti beni presso l’esercizio commerciale.

 

B. 3. Le conseguenze in caso di violazione delle Ordinanze n. 37 e 38 della Regione Toscana (cenni)
La normativa prevede in caso di violazione delle normative sopra commentate l’applicazione dell’articolo 4 del D.lg. 19/2020:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 c.c. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della l. 689/1981; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’art. 202 D.lgs. 285/1992, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 D.lg. 17 marzo 2020 n. 18.

4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 c.p. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 R.D. n. 1265/1934, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 del Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del D.lvo 507/1999.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.