Deroghe ermergenziali alle disposizioni codicistiche relative all’inadempimento del debitore ed alla sua responsabilità

 

Mancato o ritardato pagamento delle obbligazioni in scadenza

A fronte del crollo se non del blocco totale del fatturato, con conseguente grave crisi di liquidità, le imprese ed i soggetti privati sono stati talvolta costretti a ritardare o congelare i pagamenti ai fornitori, ai locatori, alle pubbliche amministrazioni etc. etc.

Tale situazione eccezionale può giustificare il mancato o ritardato pagamento delle obbligazioni in scadenza, quali canoni di locazione, fatture fornitori etc.? Le conseguenze, infatti, coinvolgono tutti, dal piccolo/medio imprenditore, al lavoratore autonomo, al piccolo proprietario immobiliare, circa il quale i canoni percepiti concorrono in maniera importante alla formazione del suo reddito complessivo.

Per una risposta al quesito è necessario analizzare l’articolo 3 del Decreto Legge n. 23 febbraio 2020 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 05 marzo 2020 n. 13. Tale articolo, infatti, vede il comma 6 bis inserito dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “CuraItalia”. Il citato articolo 3 comma 6 bis testualmente recita “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

L’art. 1218 c.c. tratta della responsabilità del debitore. Questo, infatti, se non esegue esattamente la prestazione deve risarcire il danno subito dal creditore, a meno che provi che l’inadempimento o il suo ritardo, sono dipesi dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Quale potrebbe essere, in effetti, quella derivante da una chiusura dell’attività commerciale su ordine della Pubblica Autorità per motivi di salute pubblica.

L’art. 1223 c.c. prevede che l’ammontare del danno da risarcirsi al creditore e connesso alla responsabilità del debitore di cui all’articolo 1218 c.c., deve comprendere oltre che il c.d. “danno emergente”, ovvero la perdita subita, anche il mancato guadagno c.d. “lucro cessante”.

L’applicazione di tali norme pare, quindi, sospesa dal Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, con notevoli conseguenze in ordine all’eventuale inadempimento del debitore in periodo di emergenza.